Il versamento degli acconti d’imposta per i soggetti che dal 1° gennaio applicano il nuovo regime forfetario

Confartigianato-Imprese-Teramo-UPA-300x53Istituiti i codici tributo per i versamenti dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti in regime forfetario 

Con la risoluzione n. 59 dell’11 giugno 2015 l’Agenzia delle entrate ha provveduto all’istituzione dei codici tributo dovuti per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte di coloro che applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime fiscale forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, i nuovi codici tributo sono i seguenti:
– “1790” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
– “1791” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
– “1792” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”.

A seguito dell’emanazione della suddetta risoluzione sono stati posti numerosi quesiti in merito alla debenza dell’acconto per i soggetti che sono “transitati” al nuovo regime provenendo o da un regime ordinario di determinazione del reddito (regime contabile semplificato od ordinario) ovvero da regimi agevolati soggetti ad imposta sostitutiva (regime di vantaggio o delle nuove iniziative produttive).

In merito, si è dell’avviso che:
– i soggetti che sono transitati da un regime ordinario di determinazione del reddito al regime forfetario non siano tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in quanto privi di una base imponibile storica in relazione alla citata imposta. Logicamente resta dovuto l’acconto in relazione agli altri redditi eventualmente posseduti. Se, per motivi di semplificazione, non si intende procedere al ricalcolo dell’acconto con il metodo previsionale l’eventuale eccedenza di IRPEF e relative addizionali sarà recuperabile in UNICO PF 2016 mediante compensazione semmai con il debito scaturente dall’imposta sostitutiva dovuta in relazione al reddito determinato forfetariamente;
– per i soggetti che sono transitati dal regime di vantaggio o da quello delle nuove iniziative produttive al nuovo regime forfetario sia dovuto il versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva avendo riguardo alla base storica dell’imposta sostitutiva scaturente in relazione ai previgenti regimi agevolati. In tali ipotesi, peraltro, si ritiene debbano essere utilizzati i nuovi codici tributo, istituitivi con la risoluzione n. 59 del 2015, per i relativi versamenti di acconto.

In ultimo si rappresenta che i soggetti che applicano, dal 1° gennaio 2015, il regime forfetario, se svolgono attività per le quali è elaborato il relativo studio di settore, beneficiano della proroga dei versamenti disposta dal D.P.C.M. 9 giugno 2015.