- 3 Febbraio 2015
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- Categories: Agricoltura, News
IMU terreni agricoli: ecco tutti i casi di esenzione e chi dovrà pagare entro il 10 febbraio.
Si avvicina la scadenza IMU per i terreni agricoli non montani, il decreto legge 4/2015 ha infatti esentato dal pagamento dell’imposta tutti proprietari di terreni agricoli situati nei Comuni montani e nei Comuni parzialmente montani, se posseduti da coltivatori diretti e IAP nei Comuni. Per chi è chiamato in cassa, la scadenza è fissata al10 febbraio 2015, per quanto riguarda l’IMU 2014 non ancora versata perché in giugno c’era ancora l’esenzione.
Il nuovo decreto IMU ha rimodulato la tassa, per quanto riguarda i terreni agricoli montani, prevedendo nuovi casi di esenzione che valgono sia per l’IMU 2015 che per l’IMU 2014. Con riferimento all’IMU 2014 sono tuttavia stati salvaguardati coloro che erano esenti in base al decreto interministeriale il 28 novembre 2014. Dunque per il 2014 sono esenti i proprietari di terreni situati:
- nei Comuni montani;
- nei Comuni parzialmente montani posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- nei Comuni la cui altezza è superiore ai 600 metri o 281 se posseduti e condotti da coltivatori diretti a imprenditori professionali (le due categorie esenti in base al decreto dello scorso novembre).
Da precisare che il terreno deve essere posseduto e anche direttamente condotto dal coltivatore diretto o imprenditore per ricadere nei casi di esenzione oppure, caso regolamentato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto, può essere concesso in comodato o in affitto. In tutti gli altri casi l’IMU è dovuta.
Dal 2015 l’esenzione resterà solo per terreni situati nei Comuni montani o in quelli Comuni parzialmente montani posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Per approfondimenti:
- decreto IMU agricola 4/2015;
- elenco ISTAT Comuni montani e parzialmente montani http://www.istat.it/it/archivio/6789).
In pratica sono stati ripristinati i vecchi criteri già utilizzati nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ma facendo riferimento alla lista Istat aggiornata.
Non solo. Dell’agevolazione, poi, fruiscono, ma per il solo 2014, anche coloro che non hanno i requisiti fissati dal nuovo dl 4/2015, sempre che risultavano esenti in base alle vecchie regole dettate dal decreto ministeriale del 28 novembre scorso. Partendo da quest’ultima previsione risulta evidente che il legislatore, giustamente, non poteva con effetto retroattivo disconoscere i benefici per l’anno precedente a coloro che fossero in possesso dei requisiti, e per i quali l’esenzione si poteva considerare oramai un diritto acquisito.
Fonte: PMI