- 4 Dicembre 2014
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- Categories: Agricoltura, CAAF, News
A poco più di dieci giorni dalla scadenza del 16 dicembre, ed in spregio allo Statuto del Contribuente, viene richiesto agli operatori il ricalcolo dell’importo dell’IMU
Il D.M. 28 novembre 2014 dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 66/2012, individuando i Comuni (ad eccezione di quelli ubicati nel territorio della provincia di Bolzano) nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione ai terreni montani e collinari sulla base dell’altitudine diversificando, peraltro, tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
In estrema sintesi, dal 2014, sono esenti da IMU tutti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine dai 601 metri, mentre per i terreni situati in comuni con altitudine compresa tra i 281 ed i 600 metri l’esenzione spetta solo se i medesimi sono posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, o agli stessi concessi in comodato o affitto.
L’evidente ritardo con cui è stato emanato il decreto (nella legge di conversione del D.L. n. 66/2012, peraltro, veniva previsto che il citato D.M. doveva essere emanato entro novanta giorni dalla stessa, quindi entro il 22 settembre 2014), determina una situazione insostenibile per coloro che sono chiamati ad assistere i contribuenti nell’adempimento e per i contribuenti che saranno chiamati, in unica rata, a pagare somme che, sinora, non avevano previsto.
La Confederazione è intervenuta nelle competenti sedi per chiedere una proroga dei termini di versamento per i soggetti interessati ovvero una sanatoria degli omessi o tardivi versamenti, a condizione che la regolarizzazione degli stessi avvenga entro il 16 giugno 2015. In tal senso verrà promosso un emendamento alla legge di Stabilità 2015. Tuttavia, si fa presente che tale proposta di regolarizzazione potrebbe più facilmente trovare collocazione in una norma di legge dopo la scadenza del 16 dicembre 2014 (cioè, dopo il termine di scadenza dell’adempimento), per ovviare ad esigenze di copertura finanziaria che altrimenti dovrebbero essere risolte.