- 29 Gennaio 2015
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- Categories: Agricoltura, News
Rimborso per i contribuenti che hanno pagato l’IMU agricola terreni montani 2014 e sono esenti in base al nuovo decreto, quando l’esenzione scatta nel 2014 ma non nel 2015: il nuovo decreto IMU.
Definite le regole e la nuova scadenza per il pagamento dell‘IMU agricola sui terreni montani, ci sono contribuenti che potrebbero aver pagato una tassa dalla quale sono esenti e altri che, seppur esenti per il 2014, in base alle nuove regole fiscali sono tenuti a effettuare il versamento 2015. Si tratta dell’ultimo pasticcio relativo all’imposta sugli immobili appena terminato, si fa per dire, con l’approvazione da parte del Governo di un decreto che sposta il termine al 10 febbraio e cambia in corsa le regole. Prima erano esenti dall’IMU agricola i terreni che si trovavano nei Comuni sopra i 600 metri, oppure sopra i 281 metri se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Ora sono esenti i terreni che si trovano in quelli che vengono classificati come Comuni montani, oppure se posseduti da coltivatori diretti e IAP nei Comuni parzialmente montani. Vediamo esattamente come è cambiata l’esenzione e quando il contribuente può chiedere il rimborso.
IMU terreni, rimborsi
Il Governo ha approvato le nuove norme sull’IMU agricola terreni montani con decreto legge numero 4/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 gennaio: due giorni prima della vecchia scadenza, ha stabilito lo spostamento del termine dal 26 gennaio al 10 febbraio. Sono state inoltre riviste le regole fiscali su questa tassa, così è possibile che un contribuente abbia già pagato l’IMU, ritrovandosi ora si esente in base alle nuove regole. È il caso, ad esempio, di un terreno ubicato in un Comune che si trova sotto i 600 metri, ma è classificato dall’ISTAT come Comune montano: controllare è molto semplice, basta verificare se il proprio Comune è fra i 3.516 Comuni montani ISTAT, consultando il relativo elenco (il codice ISTAT dei Comuni totalmente montani è la lettera “T”).
Il rimborso si richiede presentando specifica istanza al Comune, entro cinque anni. Significa che il contribuente è stato chiamato a versare una tassa che in realtà avrebbe potuto risparmiarsi e ora deve avviare una nuova pratica burocratica per chiedere un rimborso che certo non sarà immediato. Il caso non è completamente teorico, di contribuenti che hanno già pagato l’IMU terreni montani ce ne sono parecchi visto che i Comuni hanno già incassato circa 13 milioni di euro.
Nuovi soggetti passivi
È anche possibile che si verifichi il caso contrario, ovvero quello di un contribuente che in base alle vecchie regole era esente ed ora invece risulta tra coloro che sono tenuti a pagare la tassa, ad esempio perché il terreno si trova in uno dei 652 Comuni parzialmente montani (codice ISTAT, lettera “P”). Attenzione però, perché qui c’è una clausola di salvaguardia: la tassa 2014 resta non dovuta, quindi questi contribuenti il prossimo 10 febbraio non devono passare alla cassa, ma dovranno versare l’imposta 2015 (con le scadenze dell’IMU, acconto in giugno e saldo in dicembre).
IMU terreni, tutti i casi di esenzione
Vediamo con precisione come è stata rimodulata la tassa, quali sono i nuovi casi di esenzione e come si devono comportare i contribuenti il prossimo 10 febbraio. Ricordiamo che questa è la scadenza per l’IMU 2014, non ancora versata perché in giugno c’era ancora l’esenzione, mentre nel novembre scorso è arrivato il provvedimento che ha stabilito l’imponibilità per alcuni terreni agricoli montani, in base all’altezza del Comune di appartenenza. Le nuove regole appena approvate valgono anche per l’IMU 2014 (salvaguardandone, però, coloro che erano esenti in base al decreto di novembre) e saranno poi a regime nel 2015. In pratica, può avvenire che un terreno sia tenuto a pagare nel 2015 ma non debba versare nulla nel 2014.
Esenzione 2014: terreni situati nei Comuni montani, terreni nei Comuni parzialmente montani posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, terreni che non appartengono a nessuna di queste due categorie ma erano esenti in base al decreto dello scorso novembre, quindi che si trovano in un Comune la cui altezza è superiore ai 600 metri, oppure ai 2181 se posseduti e condotti da coltivatori diretti a imprenditori professionali. Attenzione, qui è cambiata la formulazione rispetto alla precedente legge: il terreno deve essere posseduto e anche direttamente condotto dal coltivatore diretto o imprenditore per ricadere nei casi di esenzione oppure, caso regolamentato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto, può essere concesso in comodato o in affitto.
Esenzione 2015: resta solo per terreni situati nei Comuni montani o in quelli Comuni parzialmente montani posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Fonte: decreto IMU agricola 4/2015