- 4 Novembre 2014
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Le spese devono ammontare almeno a 30mila euro; il bonus è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per beneficiario
L’articolo 7 della Legge di Stabilità introduce agevolazioni per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, modificando sensibilmente la precedente disciplina contenuta nel Dl Sviluppo 2012, nella manovra 2013 e nel decreto Destinazione Italia. Vediamo, di seguito, le principali novità.
CHE COS’E’ – Consiste in un credito d’imposta pari al 25 per cento (prima era al 50) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio 2012-2014 in ricerca e sviluppo.
CHI PUO’ BENEFICIARNE – Il bonus è fruibile da tutte le imprese (non più solamente le Pmi), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di attività o dal regime contabile adottato.
PERIODO – Gli investimenti devono decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; il bonus ha durata triennale (fino al 31 dicembre 2019).
REQUISITI DI SPESA – Le spese in ricerca e sviluppo devono ammontare almeno a 30mila euro; il bonus è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per beneficiario.
TASSAZIONE – Il credito d’imposta, che va indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
ASSUNZIONI QUALIFICATE – Contestualmente, dal primo gennaio 2015, cessano le agevolazioni per le assunzioni altamente qualificate. Tuttavia, le spese per personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto a un dottorato, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, continuano a godere (nell’ambito del presente bonus in ricerca e sviluppo) di una detrazione d’imposta al 50 per cento, così come le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati.