- 18 Giugno 2014
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Con la direttiva dell’11 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi, fissando alcune regole per il pagamento dell’Irap. In sostanza, i professionisti con dipendenti la devono pagare. Secondo la Cassazione, infatti, sussiste il requisito dell’autonomia organizzativa laddove il professionista sia, sotto qualunque profilo, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altri. Sussiste, inoltre, laddove impieghi “beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione” oppure si avvalga in maniera non occasione del lavoro altrui.
In tali casi, l’attività è soggetta da Irap, essendo la capacità contributiva e l’entità produttiva di ricchezza funzionante in maniera autonoma, come se potesse fare a meno dell’opera del professionista. Non si paga, invece, l’Irap in quei casi in cui “l’apporto fisico e intellettuale del professionista costituiscono i soli strumenti attraverso i quali si produce il reddito”.