- 16 Giugno 2016
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La Corte di cassazione, nella sentenza 9846 del 13 maggio 2016 ha ribadito ulteriormente che nella fattura devono essere indicati la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi ceduti/prestati. In mancanza la fattura è considerata generica e imprecisa, ed è dunque insufficiente per dedurre i costi.
L’Amministrazione finanziaria, dunque, ben può contestare l’effettività di operazioni indicate in fatture irregolari, ritenendo i costi indeducibili.
Peraltro, la norma per cui la fattura deve contenere, tra le altre, le indicazioni della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972), risponde a oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione.
Va da sé, dunque, che un’indicazione generica dell’operazione fatturata non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare, sicché è legittima l’irrogazione della relativa sanzione (Cassazione, sentenza 21980/2015).
Fonte: CGIA Mestre