- 14 Ottobre 2014
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Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le istruzioni relative alla concessione delle riduzioni contributive
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le istruzioni relative alla concessione delle riduzioni contributive per quei datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà. Il documento (che fa riferimento al Decreto interministeriale n. 83312/14) fa presente, anzitutto, che lo sgravio verrà riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi. La riduzione corrisponde al 35 per cento dei contributi a carico dell’azienda e riguarda quei lavoratori il cui carico di lavoro non sia stato ridotto in misura eccedente il 20 per cento.
Le istanze di sgravio dovranno essere inviate, tramite posta certificata (Pec), entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà o, per quelli già in essere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 26 ottobre 2014. Nell’email, l’oggetto dovrà essere: “Domanda di sgravio contributivo CDS per l’azienda” seguito, ovviamente, dal nome dell’azienda; sarà necessario, inoltre, allegare il Modello Domanda Decontribuzione CDS, la copia del contratto di solidarietà, una relazione che indichi quali strumenti sono stati adoperati per realizzare “il miglioramento della produttività di entità analoga alla sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”.