- 23 Giugno 2015
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- Categoria: News
I decreti attuativi del Jobs Act riscrivono la procedura per presentare le dimissioni dal lavoro: ecco cosa cambia.
Tra le semplificazioni previste dalla bozza del Dlgs attuativo del Jobs Act ci sono anche le dimissioni online di dipendenti che intendano lasciare il proprio posto di lavoro.
La nuova procedura
La procedura telematica prevede che il lavoratore che intenda rassegnare le proprie dimissioni utilizzi i moduli messi a disposizione sul sito internet del Ministero del Lavoro e li invii alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) e al datore di lavoro, anche in caso di risoluzioni consensuali. L’invio telematico del modulo potrà avvenire anche rivolgendosi ai patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
L’attuale procedura
A cambiare le regole relativamente alla procedura per le dimissioni dei lavoratori è stata la Riforma del Lavoro Fornero (legge n. 92/2012).
Attualmente, dunque, chi intende lasciare il posto di lavoro deve presentare le dimissioni o sottoscrivere una risoluzione consensuale, quindi ha due possibilità:
- effettuare la convalida presso la Dtl, o Centro per l’Impiego competente, o presso le sedi appositamente individuate dalla contrattazione collettiva;
- sottoscrivere una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, inviata tramite l’UniLav al Centro per l’Impiego.
È sempre richiesta la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nel caso di:
- dimissioni della lavoratrice in gravidanza;
- dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino;
- dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Tale procedura si applica anche ai lavoratori con contratto co.co.co., a progetto, e con contratti di associazione in partecipazione.
Contratti esclusi
La nuova procedura non si applicherà invece in caso di contratti di lavoro co.co.co., co.co.pro. e associazione in partecipazione.
Sanzioni
Nel caso in cui non si adotti la nuova procedura è prevista una sanzione, che va da 5 mila a 30 mila euro qualora il datore di lavoro alteri il modulo.