- 21 Settembre 2015
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Lavorare durante le festività non è un obbligo e il dipendente può opporsi alla richiesta dell’impresa senza incorrere in sanzioni: sentenza Cassazione, eccezioni e deroghe per il riposo domenicale.
Il datore di lavoro non può obbligare il dipendente a lavorare nei giorni di festività: è sempre necessario il consenso del lavoratore, che può opporsi alla richiesta dell’azienda senza rischiare conseguenze; i contratti collettivi possono prevedere deroghe ma solo per quanto riguarda la domenica, spostando il giorno di riposo in un infrasettimanale. Lo chiarisce la Corte di Cassazione che, con sentenza 16592/2015, ha ritenuto illegittime la sanzioni disciplinari nei confronti di chi si rifiuta di lavorare durante festività come il Natale.
La legge riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di festività civili e religiose, ad eccezione dei dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private nel caso in cui il datore di lavoro lo richieda per esigenze di servizio.
In tutti gli altri casi, sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che lo permettono senza esplicito consenso. In nessun caso, specifica la sentenza:
«una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore», «non trattandosi di un diritto disponibile per le organizzazione sindacali».
La contrattazione collettiva può invece prevedere che il giorno di riposo settimanale possa essere diverso dalla domenica. E stabilisce anche il compenso a cui il lavoratore ha diritto nel caso in cui accetti di lavorare nelle festività.
Il dipendente che non rispetta la richiesta di lavoro nelle festività non commette nessuna inadempienza, dunque non può essere destinatario di alcuna sanzione disciplinare perché, in base alla corretta interpretazione della legge, il provvedimento dell’azienda è automaticamente nullo in mancanza del consenso del lavoratore.