- 23 Dicembre 2014
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- Categories: News, Trasporti
Rush finale per la Legge di Stabilità 2015, approvata al Senato senza sostanziali modifiche per l’autotrasporto.
Il testo di legge approvato nell’Aula del Senato, rispetto a quanto varato alla Camera, non ha generato ulteriori modifiche. Si attende ora il via libero definitivo di Montecitorio.
Ecco, nel dettaglio, le misure relative all’autotrasporto.
SCHEDA DI TRASPORTO
Il comma 246 elimina ogni riferimento alla scheda di trasporto.
SUBVEZIONE
Il comma 246 modifica il decreto legislativo 286/2005 nell’ottica di una semplificazione normativa, cambiando la definizione di vettore, committente e subvettore:
- estende la nozione di vettore all’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;
- considera committente anche l’impresa iscritta all’Albo che stipula contratti scritti con data certa e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto;
- aggiunge la nozione di sub-vettore, che definisce l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo oppure non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che, nel rispetto del Regolamento CE 1072/2009, stipuli un contratto di autotrasporto merci con un vettore.
All’interno dello stesso comma vengono anche posti limiti alla subvezione. Il vettore incaricato di servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori solo nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto con il committente, le parti concordino sul riscorso alla sub-vezione. Il vettore assume però in tal caso gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore gravanti sul committente, rispondendone direttamente. In caso di ricorso ad un sub-vettore senza accordo fra primo vettore e committente, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
Il sub-vettore non potrà affidare, a sua volta, il trasporto ad un altro sub-vettore.
Se l’impresa di autotrasporto effettua trasporti di collettame con rottura del carico – ossia fa viaggiare su un unico mezzo un insieme di merci di clienti diversi, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, per poi scaricarle dal veicolo e caricarle separatamente su altri mezzi – tale impresa potrà avvalersi di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura del carico, per eseguire la prestazione di trasporto.
COSTI MINIMI
Il comma 247 stravolge la funzione delle tabelle dei costi minimi stabilendo che “prezzi e condizioni interne al contratto di trasporto sono rimesse all’autonomia negoziale delle parti“. I costi minimi non saranno dunque più valori d’obbligo.
Il comma 249 comunica inoltre che il Ministero dei trasporti pubblicherà all’interno del proprio sito le tabelle dei costi, ma senza valore di tariffe dal carattere obbligatorio.
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E REGOLARITÀ DEL VETTORE
Ai sensi del comma 247, il committente è tenuto a verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, il regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore. Il committente che non eseguirà tali verifiche sarà “obbligato in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di trasporto“.
In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue le suddette verifiche si assumerà anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse dal vettore nell’effettuare il servizio di trasporto per suo conto.
Per facilitare la verifica in capo al committente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, l’Albo istituirà una sezione ad hoc per verificare la “regolarità del vettore a cui s’intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto”.
Ricordiamo che il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
ADEGUAMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO
Nel caso di prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale superiore ai 30 giorni, il prezzo del trasporto dovrà essere adeguato sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, purché superiori al 2% rispetto al valore preso a riferimento al momento di sottoscrivere il contratto di trasporto; l’adeguamento sarà effettuato anche in base alle variazioni intervenute nei pedaggi autostradali.
CONTROVERSIE
Al comma 248 viene stabilita la possibilità di mediazione delle controversie tramite le associazioni. In caso di controversie riguardanti il contratto di trasporto infatti, la mediazione potrà essere assistita, oltre che da un avvocato, anche dalle associazioni di categoria cui le imprese aderiscono, a condizione che le parti abbiano previsto con accordo o nel contratto la mediazione presso tali associazioni.
IDONEITÀ FINANZIARIA
Il comma 250 si riferisce alle imprese che presenteranno domanda per l’esercizio alla professione, le quali potranno dimostrare il requisito di idoneità finanziaria anche “tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione”.
Dal terzo anno sarà ammessa unicamente un’attestazione rilasciata da un revisore contabile o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze RC professionale ad oggi presentate per dimostrare tale requisito restano valide solo fino alla loro scadenza.
ACCISE SUL GASOLIO
Sono aboliti i tagli previsti sulle accise del gasolio, tranne che per i veicoli di categoria euro zero e inferiore.
FONDI AUTOTRASPORTO 2015
La Legge di Stabilità 2015 autorizza la spesa di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2015, per interventi in favore del settore, di cui una quota non superiore al 20% sarà destinata alle imprese che attueranno processi di ristrutturazione e aggregazione, per rendere il sistema più competitivo e razionalizzato.
Fonte: Trasportonotizie