- 28 Ottobre 2014
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- Categoria: News
Arrivano precisazioni dal MIT sulle norme di intestazione temporanea dei veicoli e contrasto alle intestazioni fittizie.
Un comunicato MIT chiarisce alcune delle notizie circolate in questi giorni sui mass media in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese a riguardo dell’annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli e del nominativo sulla carta di circolazione, che indica chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto.
Gli adempimenti riguardano l’aggiornamento delle carte circolazione nel caso in cui il proprietario dell’auto dia in prestito la macchina (art. 94, 4-bis, Codice della strada) e quindi le aziende e i loro dipendenti, le società di noleggio e loro clienti, chi l’ha in virtù di un affidamento in custodia giudiziale, e chi lo concede in comodato gratuito.
L’aggiornamento dei libretti di circolazione sussiste solo per chi abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi. Non sono da aggiornare i libretti delle vetture guidate dai familiari conviventi.
- Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.
- Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti. La norma non è infatti retroattiva, per cui l’obbligo di aggiornamento ricade solamente sugli atti posti in essere dal giorno di entrata in vigore della normativa, ovvero il 3 novembre, per gli atti precedenti rimane facoltativa.
- Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, bisogna attivare un’intestazione temporanea e ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.
- Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.
- Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.
Per ciò che concerne gli aspetti sanzionatori occorre ancora attendere le indicazioni che verranno fornite dal Ministero dell’Interno e la pubblicazione della circolare di chiarimento da parte del Ministero del Trasporti.
Fonte: Trasportonotizie