- 14 Aprile 2016
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Il Durc, “essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali di Inps, Inail e Cassa Edile, non può essere emesso in caso di irregolarità. Lo ha affermato il ministero del Lavoro in risposta a un interpello (n. 1/2016) del Consiglio nazionale degli ingegneri, chiarendo che, con l’entrata in vigore del Durc telematico, l’irregolarità consiste nel suo mancato rilascio e che non è possibile rilasciare un Durc irregolare.
Nell’interpello era stato richiesto un chiarimento sulla corretta interpretazione dell’espressione «in assenza del documento unico di regolarità contributiva» contenuto nel Testo unico sulla sicurezza (Dlgs n. 81/2008, art. 90 commi 9 e 10) e in particolare se la presenza di un Durc irregolare nel senso indicato equivalesse ad assenza del Durc e, quindi, se i lavori potessero svolgersi senza che gli uffici comunali avessero acquisito un Durc regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Richiamando la normativa che disciplina il DURC online, il DM 30 gennaio 2015, il Ministero ribadisce che per “assenza del DURC” si deve intendere il mancato rilascio tramite procedura online dello stesso. In altri termini, se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un “Durc irregolare”, non solo perché non è previsto dal Decreto, ma perché “ontologicamente, il Durc è solo regolare”.
Il documento – ricorda la risposta all’interpello – viene generato «solo dopo esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di “assenza di regolarità”, è prevista la procedura per la regolarizzazione all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del Durc».
Il Ministero fa presente, inoltre, che nei lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, deve chiedere il Durc alle imprese e lavoratori autonomi senza doverlo più trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori. Nell’ambito di appalti di lavori pubblici, invece, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire il DURC d’ufficio.
Infine, il Ministero del Lavoro ha confermato che l’Amministrazione concedente procede con la sospensione del titolo abilitativo in assenza del Durc, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze direttamente accertate dall’amministrazione concedente stessa.