- 9 Ottobre 2014
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Richiesto all’Agenzia di esonerare dall’adempimento coloro che hanno già comunicato l’informazione al Registro Imprese
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto 2014 è stato attuato l’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, con il quale è previsto che i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti, entro il 31 ottobre 2014, a comunicare all’Agenzia delle Entrate, l’indirizzo PEC da utilizzare per le richieste di informazioni.
La citata comunicazione deve avvenire utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005. La Confederazione, in considerazione del fatto che l’indirizzo PEC è presente nelle informazioni del Registro Imprese, ha richiesto, per evitare ulteriori adempimenti, che non siano interessati dal nuovo obbligo coloro (fra cui le società di servizi che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi) che hanno comunicato il citato indirizzo PEC al Registro imprese. In tal caso, infatti, l’informazione è già nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate, sentita per le vie brevi, concorda con tale richiesta e nei prossimi giorni dovrebbe emanare un documento di prassi al riguardo.