Nuove disposizioni dal 07 al 15 Gennaio

Il Governo interviene con ulteriori misure anti-Covid per il periodo dal 7 al 15 gennaio. Il decreto legge che le contiene, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, stabilisce, in particolare, le regole per gli spostamenti tra le diverse zone del Paese.

🟡 Nei giorni infrasettimanali saranno aperte tutte le attività commerciali e potranno riaprire anche le attività di somministrazione con le capienze calmierate come stabilite per legge. Tra il 7 e il 15 gennaio rimarranno vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione Abruzzo. Fanno eccezione quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, mentre non sarà possibile recarsi verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

🟠 Nei giorni 9 e 10 gennaio sarà zona “arancione” e si applicheranno le misure di divieto di spostamento al di fuori del proprio Comune e le altre misure previste dall’art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020. Per questi giorni è confermata la deroga per i “piccoli Comuni”: questo significa che saranno consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Fino al 15 gennaio sarà comunque consentito lo spostamento, all’interno del proprio Comune, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone (oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Anche in questo caso vale la deroga per i “piccoli Comuni” (possibilità di spostamento dai Comuni con meno di 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia).

Resta confermata, tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 (che ha efficacia fino al 15 gennaio) e dalle successive ordinanze.