- 28 Dicembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Edilizia, Energia, News
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici, ha pubblicato una nota sulla prestazione dei materiali isolanti aggiornata al 2 dicembre 2020.
Vengono riepilogati i requisiti da rispettare per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) e Superbonus 110%:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020, cosiddetto Decreto Requisiti Tecnici), viene precisato che si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. Invece, per gli interventi con data di inizio lavori dopo il 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio – spiega la nota – si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore. I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017.
Nel caso di “materiali isolanti omogenei” in commercio, ENEA distingue tra prodotti con marcatura CE e prodotti senza: nei primi, il materiale ricade nel campo di applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante ovvero il Fabbricante, su base volontaria, richiede ad un TAB (Organismo di valutazione tecnica) il rilascio di un ETA (European Technical Assessment). Grazie alla norma armonizzata o all’ETA il Fabbricante può redigere la marcatura CE e la DoP (dichiarazione di prestazione). In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati λD (o resistenza termica RD).
In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal Fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore) del Regolamento (UE) N. 305/2011, valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia. In base al suddetto requisito, le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l’uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata la minor quantità di energia possibile.
Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine.
Per l’elenco di tutte le norme di prodotto armonizzate è possibile consultare
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38863
Per verificare se il prodotto proposto ha un ETA è possibile consultare il sito:
https://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/