- 31 Luglio 2014
- Posted by: admin
- Categories: Edilizia, News
Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Rinnovabili” (D.Lgs. 28/2011) che definisce finalmente in maniera compiuta i criteri di dotazione degli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il Decreto introduce 2 nuove definizioni:
- “edificio di nuova costruzione”, inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.) sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto
- “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, inteso come edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria
In base a tali definizioni, per ogni fabbricato per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo (ad esempio il permesso di costruire per nuova costruzione, per cambio di destinazione d’uso o per ristrutturazione rilevante) occorre prevedere impianti alimentati da fonte rinnovabile.
La potenza elettrica degli impianti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze è definita dal Decreto in base alla tipologia di immobile, alla superficie e alla data di richiesta del titolo.
Da notare che l’inosservanza di tali obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.