- 30 Settembre 2014
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Nel corso di un question time di fronte alla commissione Finanze della Camera, il viceministro dell’Economia, con la risposta n. 5-03615, ha sgomberato il campo da una serie di equivoci e dubbi relativi al commercio elettronico
Nel corso di un questione time di fronte alla commissione Finanze della Camera, il viceministro dell’Economia, con la risposta n. 5-03615, ha sgomberato il campo da una serie di equivoci e dubbi relativi al commercio elettronico; alla richiesta di esonerare gli operatori del commercio elettronico “diretto” (con la finalità di equipararli a quelli del commercio elettronico “indiretto”) dagli dagli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, ha fatto presente che le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici (il cosiddetto commercio elettronico diretto, appunto) sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 Dpr 633/1972 e non rientrano in alcuna ipotesi di esonero.
In definitiva, per le operazione di commercio elettronico diretto l’emissione della fattura è obbligatoria; tuttavia, non è escluso che l’esonero arrivi nel 2015. E’, infatti, in via di definizione lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sulla nuove regole per la territorialità dell’Iva. Tali modifiche, in ogni caso, potranno introdurre l’esonero esclusivamente per le operazioni “business to consumer” e non quelle “business to business”.