- 12 Giugno 2015
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Il Governo, in data 4 giugno 2014, ha fornito la risposta ad una interrogazione parlamentare con cui ha negato ai soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime delle nuove iniziative produttive e che non avevano ancora completato il triennio di attività previsto dall’art. 13, L. n. 388/2000, la possibilità di transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2015. Nella stessa risposta viene confermato che la proroga del regime fiscale di vantaggio si applica solo a coloro che iniziano un’attività nel corso del 2015
In una interrogazione parlamentare del 3 giugno 2014, sono stati chiesti chiarimenti in merito al regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000, abrogato dalla Legge di Stabilità per il 2015.
In particolare, nell’interrogazione è stato chiesto se a seguito dell’abrogazione del regime per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, i soggetti che non hanno ancora completato il triennio di attività previsto dal predetto regime, alla data del 1° gennaio 2015, possano transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011 che, ai sensi dell’art. 10, co. 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 (c.d. decreto Milleproroghe), è stato prorogato per tutto l’anno 2015.
Il Governo, in risposta all’interrogazione (n. 5-05703), ha precisato che in base all’articolo 1, comma 88, della legge di Stabilità 2015, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età solo i soggetti che già se ne avvalevano nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. La citata disposizione non consente, quindi, a coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000, di poter transitare nel regime fiscale di vantaggio.
Viene anche precisato che la proroga del regime fiscale di vantaggio disposta dall’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 ha effetto solo per coloro che nel corso del 2015 iniziano una nuova attività e, avendone i requisiti, decidono di applicare il regime fiscale di vantaggio, ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015.
Sulla base di quanto precedentemente indicato, i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2015, non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all’articolo 13 della L. n. 388/2000, hanno potuto optare, avendone i requisiti, esclusivamente per il regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità del 2015 ovvero per il regime ordinario.