- 1 Dicembre 2015
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Cumulo dei periodi assicurativi per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai fini della pensione: regole, requisiti, applicazione e casi particolari nella Circolare INPS.
Con il Messaggio n. 7145/2015 l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Precisazioni che arrivano in risposta a fronte dei numerosi dubbi sollevati dai lavoratori.
Pensione di vecchiaia
In merito alla pensione di vecchiaia, l’Istituto chiarisce i termini di applicazione dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, che ha introdotto la possibilità di conseguire un’unica pensione di vecchiaia per gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti.
Tale opzione si applica nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano già maturato un indipendente diritto alla pensione in una delle predette Gestioni.
Per verificare la presenza di elementi ostativi al cumulo dei periodi contributivi, quali il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico da parte del soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente, è necessario far riferimento alla legge n. 613/1966.
Pensione di inabilità
Sempre la legge n. 228/2012, all’articolo 1, comma 240, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione Separata e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa. In merito l’INPS ha già fornito istruzioni con la circolare n. 140/2013.
Da invalidità a inabilità
In caso di passaggio dall’assegno d’invalidità a pensione d’inabilità, il requisito amministrativo (lo stato invalidante) deve ritenersi automaticamente perfezionato, poiché si tratta di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione a un’altra nell’ambito della tutela previdenziale dell’invalidità che è sancita dalla costituzione.
Fonte: INPS