- 4 Febbraio 2021
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: News
Il 28 gennaio scorso è stato approvato in Conferenza Unificata lo schema di DPCM con l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti) ricompresi tra i beneficiari della cosiddetta “Legge Realacci” (Legge 158/2017). I Comuni inseriti nell’elenco potranno beneficiare delle risorse messe a disposizione dalla Legge che porta il nome dell’allora presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci e che istituisce un Fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli borghi, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici, al fine di contrastarne lo spopolamento. L’insediamento nei piccoli Comuni costituisce, infatti, una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
Rispetto ad una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo, grazie ad un emendamento approvato con la legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), è stato aumentato di 10 milioni di euro annui, portando così lo stanziamento a complessivi 160 milioni di euro.
I Comuni in elenco rispondono ai criteri individuati dal DM 10 agosto 2020, tra i quali rientrano, ad esempio, quelli caratterizzati da arretratezza economica, fenomeni di dissesto idrogeologico, significativo decremento della popolazione residente, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri.
Tuttavia, per la concreta utilizzazione delle risorse e per l’avvio degli interventi, dovrà essere emanato un ulteriore Dpcm che disporrà un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e assicurerà la priorità dei seguenti interventi, ovvero:
a) qualificazione e manutenzione del territorio nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia;
c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
h) recupero dei pascoli montani.
Il Piano definirà, inoltre, le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri: a) tempi di realizzazione degli interventi; b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati; c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l’applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale; d) valorizzazione delle filiere locali della green economy; e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento; f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.
Il Piano sarà aggiornato ogni tre anni, sulla base delle risorse disponibili nell’ambito del relativo Fondo.