- 22 Gennaio 2015
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 286 del 10/12/2014 il decreto legislativo 30 ottobre 2014 n. 178, di attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (acronimo di Forest Law Enforcement, governance and trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori (noto con l’acronimo “EUTR”-European Union Timber Regulation).
In questa sede si intendono fornire precisazioni tecniche in ordine agli obblighi degli operatori, tra i quali – si avvisa – non rientrano solo le aziende appartenenti al settore legno ma anche ditte di altri settori come quelle che, a titolo meramente esemplificativo, acquistino imballaggi in legno. Nel quadro del Regolamento si distinguono due tipologie di soggetti coinvolti, i quali data la loro differente posizione avranno obblighi sostanzialmente diversi.
Tali soggetti sono:
1. Operatori (Operator); ossia coloro che o sono direttamente coinvolti nell’abbattimento di legname all’interno della Comunità Europea o che importano legname e/o prodotti di legno da Paesi extra-UE (per i prodotti solo se repertoriati all’interno dello specifico allegato al Regolamento).
2. Commercianti (Trader); ossia coloro che acquistano legname e/o prodotti a base di legno degli Operatori.
Gli Operatori saranno responsabili:
– in caso provvedano direttamente ad abbattere legname all’interno del territorio UE di dimostrare il rispetto delle leggi forestali dei singoli Paesi comunitari;
– in caso importino da Paesi extra-UE legname sia sotto forma di tronchi che di tavolame che di semilavorati, purché compresi nello specifico allegato, di dimostrare che sia gli abbattitori che i soggetti commerciali locali dai quali si forniscono abbiano rispettato le leggi forestali specifiche del Paese di abbattimento.
I Commercianti che si approvvigionano dagli Operatori dovranno solamente conservare tutta la documentazione relativa all’acquisto e alla vendita di legname (sia grezzo che trasformato) per un periodo di cinque anni al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.
A fronte di quanto sopra per le aziende si sostanziano tre fattispecie:
– ditta che acquista legname già tagliato e/o prodotti a base di legno da altri soggetti siti all’interno della Comunità Europea: tali ditte si qualificano chiaramente come Commercianti e quindi non dovranno praticamente fare nulla più di quanto già fanno, in quanto la legislazione nazionale già obbliga la conservazione dei documenti fiscali per un periodo di dieci anni;
– ditta che acquista lotti di legname in piedi all’interno della Comunità Europea e che si occupa del loro abbattimento e successiva commercializzazione sia sotto forma di tronchi che di tavolame che di derivati: tali ditte si qualificano come Operatori e dovranno implementare un sistema di controllo tale da dimostrare il loro rispetto della legislazione forestale vigente nei Paesi di abbattimento;
– ditta che immette nel mercato comunitario legname già tagliato e/o prodotti a base di legno proveniente dall’esterno della Comunità Europea: tali ditte si qualificano come Operatori e dovranno implementare un sistema di controllo tale da dimostrare di avere acquistato da soggetti dei quali si può ragionevolmente supporre che rispettino le legislazioni forestali sia internazionali sia degli specifici Paesi di abbattimento.
Le ditte rientranti tra gli Operatori saranno direttamente responsabili del proprio sistema di controllo di fronte al Corpo Forestale dello Stato che ad oggi ricopre il ruolo di Ente controllore. La complessità del sistema di controllo deriva direttamente dal rischio di immissione nel mercato di legno illegale derivante da ogni singola filiera. Si può sostenere che approvvigionarsi direttamente di legname in Canada o negli Stati Uniti, Paesi a riconosciuto alto tasso di legalità, comporterà meno problemi che non ricorrere a materiale proveniente da Stati quali il Gabon o l’Indonesia, nei quali le statistiche dimostrano che il tasso di legname illegale raggiunge il 75% del totale. Per quanto sia prevista l’identificazione da parte delle autorità europee di soggetti terzi nel ruolo di fornitori di sistemi di controllo approvati e di soggetti monitoratori della loro applicazione è necessario tenere presente che l’utilizzo di tali sistemi e l’avallo da parte di tali soggetti non darà automaticamente presunzione di conformità.
Non è prevista ad oggi l’identificazione di Enti privati nel ruolo gestori di eventuali marchi di conformità, come per esempio accade nel campo degli imballaggi in relazione al rispetto del regolamento ISPM15, in quanto è volontà delle autorità europee che l’entrata in vigore del Regolamento 995/2010 non comporti inutili burocratizzazioni e soprattutto conseguenti aumenti dei costi per le imprese.