PRESTAZIONE ENERGETICA. Per l’attestazione, fino a settembre valgono le vecchie regole

nuovaa-150x150Ci sarà tempo fino alla fine di settembre per poter continuare ad utilizzare le vecchie modalità di calcolo per la realizzazione dell’attestazione di prestazione energetica (Ape). Il documento include le caratteristiche dell’immobile sotto il profilo energetico e, come prevedono le norme del decreto Destinazione Italia, deve essere obbligatoriamente allegato in caso di compravendita, di atti di trasferimento a titolo oneroso, e di contratti di nuova locazione con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità.

Per quanto non esplicitamente affermato dal legislatore, si ritiene che il vincolo sussista anche in caso di trasferimento di una quota di proprietà, della sola nuda proprietà o nel caso di costituzione di diritti reali di godimento, quali l’usufrutto o l’uso. Sono, invece, esclusi dall’obbligo gli atti di traslazione a titolo gratuito. L’assenza dell’allegato nei casi previsti determina la nullità del contratto. L’attestazione deve contenere, tra le altre cose, i dati catastali e tutte le informazioni riguardanti i consumi, le produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti.