- 30 Luglio 2015
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Rispetto alla regola tecnica del 1994, introdotta una prescrizione più restrittiva sui rilevatori, ma anche regole più permissive su altri aspetti. Per Assohotel in alcuni casi si appesantisce il carico burocratico.
Entrerà in vigore il prossimo 23 agosto il decreto ministeriale 14 luglio 2015 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio scorso – con la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
RISPETTO ALLA REGOLA TECNICA DEL 1994 PRESCRIZIONE PIÙ RESTRITTIVA SUGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE. La nuova regola tecnica stabilisce che tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L’impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012.
PRESCRIZIONI PIÙ PERMISSIVE RISPETTO ALLA REGOLA TECNICA DEL 1994. Su altri aspetti, invece, le prescrizioni diventano più permissive se confrontate con la regola tecnica del 1994.
Ubicazione. Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;
b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:
– è ammessa la presenza di attività normalmente inserite in edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, ancorché ricomprese nell’elenco di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili);
– non è ammessa la presenza di quelle attività, ricomprese nell’elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.
Resistenza al fuoco. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l’attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.
Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.
Reazione al fuoco. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, è consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell’ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti.
Nei restanti ambienti deve essere assicurata l’adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:
A) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, e successive modificazioni; installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco conformi all’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005 e successive modificazioni.
B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.
Mobili imbottiti, tendaggi e drappeggi. In tutti gli ambienti devono essere rispettate le seguenti condizioni:
– i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
– i mobili imbottiti posizionati nelle vie d’esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.
È consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e i mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie totale dell’ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti + soffitto). Ciò è ammesso ad una delle seguenti condizioni:
a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);
b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito il servizio interno di emergenza o, in alternativa a quest’ultimo, sia stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore.
Compartimentazione. L’intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento.
Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007.
Impianti idrici antincendio. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l’obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo.
Nelle attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra, in alternativa alla rete di idranti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano e deve essere assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;
b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata secondo la regola dell’arte, ed avente le seguenti caratteristiche:
– deve essere presente un attacco di mandata per autopompa, alla base della colonna e all’esterno dell’edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;
– deve essere presente almeno un attacco UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita; in prossimità di ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere ogni punto dell’attività;
– devono essere installati dei dispositivi di sfiato dell’aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;
– lo sviluppo plano-altimetrico dell’impianto deve essere tale da garantirne il completo drenaggio;
– la colonna deve essere dimensionata in modo tale che, considerando una pressione dell’alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l’impiego simultaneo di non meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente più sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.
ASSOHOTEL BOCCIA IL DECRETO. “Si tratta di un altro buco nell’acqua nella ventennale vicenda dell’adeguamento antincendio degli alberghi per cui la nostra associazione si è sempre battuta”, ha commentato il presidente di Assohotel Confesercenti, Filippo Donati. “Dovevano semplificare, ma non lo hanno fatto. Anzi, in alcuni casi hanno addirittura appesantito il carico burocratico. Ed ora migliaia di alberghi sono a rischio chiusura per una politica debole e distratta sulla normativa antincendio”.
“Il decreto doveva semplificare i requisiti ai fini dell’adeguamento antincendio di tutti gli alberghi ed, in particolare, di quelli da 26 a 50 posti letto. Ma nella realtà dei fatti – afferma Donati – non agevola in alcun modo i requisiti attualmente previsti dal DM 9 aprile 1994 per gli alberghi con oltre 50 posti letto e, nella sostanza, si limita ad un mero restyling delle norme già vigenti. La regola tecnica approvata, infatti, doveva ridurre gli interventi, favorendo l’adeguamento dei piccoli alberghi da 26 a 50 posti letto e permettendo di completare, con minori difficoltà, i lavori già avviati da molti albergatori. Invece il provvedimento, che peraltro deve essere applicato integralmente in alternativa a quella che era l’attuale normativa, modifica il contesto degli interventi di adeguamento già in precedenza richiesti semplificandone alcuni (es. i requisiti di resistenza al fuoco richiesti per le strutture), lasciandone sostanzialmente invariati molti ma, nel contempo, inasprendo i requisiti per altri”.
Il presidente di Assohotel evidenzia che “Ancora una volta nella redazione del decreto non c’è stato nessun effettivo coinvolgimento delle associazioni di categoria. Diversamente da quanto auspicato non è stato creato un gruppo di lavoro composto, in equa misura, da rappresentanti dei Vigili del Fuoco e degli albergatori e la regola tecnica è stata scritta esclusivamente dai Vigili del Fuoco. Questo, senza ascoltare la nostra proposta che, una volta accertati i requisiti minimi di sicurezza ai fini dell’ammissione al ‘piano straordinario biennale di adeguamento antincendio’, in modo analogo a quanto fatto in molti altri Paesi europei, suggeriva di rimandare i lavori di adeguamento antincendio ai lavori di ampliamento e/o ristrutturazione dell’albergo”.
Fonte: Casa&Clima