- 30 Gennaio 2015
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Tutto quello che c’è da sapere sulla previdenza complementare: forme esistenti, modalità di adesione e novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
La previdenza complementare è finalizzata a garantire una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di Previdenza come INPS, INPDAP, casse professionali: il contribuente, infatti, al termine della vita lavorativa può beneficiare di una pensione integrativa come rendita aggiuntiva rispetto al trattamento pensionistico tradizionale. Secondo il decreto legislativo n. 252 del 2005 (articolo 2) possono aderirvi i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i soci e i dipendenti di società cooperative, gli autonomi e i liberi professionisti, le persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, i lavoratori a progetto e occasionali.
I Fondi pensione complementare possono essere:
- negoziali: istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
- aperti: istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);
- Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): istituiti dalle imprese di assicurazione;
- preesistenti al Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.
Adesioni
Il lavoratore dipendente aderisce alla previdenza complementare su base collettiva se previsto dal contratto di lavoro, o in maniera individuale attivando un fondo pensione aperto o a un PIP (nel primo caso il contributo deve essere versato anche dal datore di lavoro). Il lavoratore autonomo o libero professionista può aderire in forma individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP.
Conferimento TFR ai fondi pensione
Il lavoratore dipendente privato, entro sei mesi dall’assunzione, deve decidere cosa fare del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In tal caso le opzioni sono:
- destinare in via definitiva a una forma pensionistica complementare le quote del TFR ancora da maturare (se si decide in un secondo momento, il TFR maturato fino a quel momento resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto);
- lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
- non effettuare alcuna scelta in modo esplicito (in questo caso è possibile optare per il conferimento automatico del TFR nel fondo pensione, per il conferimento tacito del TFR al fondo al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti della propria azienda o per il conferimento del TFR a Fondinps, la forma pensionistica complementare appositamente costituita presso l’INPS).
Contributi
Il lavoratore deve scegliere la forma pensionistica alla quale versare i contributi e procedere al pagamento. Nel caso di lavoro dipendente:
- previdenza complementare ad adesione collettiva: la contribuzione è formata dal contributo del lavoratore e dalla quota di TFR futuro (che si matura dal momento in cui si aderisce alla forma pensionistica) e dal contributo del datore di lavoro;
- previdenza complementare ad adesione individuale: la contribuzione è formata dal contributo del lavoratore e dalla quota di TFR futuro.
Per il lavoratore autonomo, la contribuzione è formata solo dal suo contributo.
Trasferimento ad altro Fondo
Decorsi 2 anni dall’adesione, si può chiedere per qualsiasi ragione il trasferimento della propria posizione presso un’altra forma pensionistica complementare.
Rendita
Quando vengono raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare si può trasformare la propria posizione individuale in rendita: a versarla è l’impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata.
Durante la fase di contribuzione si può prelevare una somma della rendita, a titolo di anticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazioni previste dalla legge e dal Fondo pensione.
Regime fiscale: le novità
Sulla previdenza complementare è intervenuta la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla GU n. 300 del 29 dicembre 2014). Attualmente il regime fiscale in caso di adesione alla previdenza complementare prevede:
- aliquota dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione al 20%, contro l’11,5% precedente, applicata al risultato netto maturato in ogni periodo di imposta con efficacia retroattiva (si applica anche alla parte di risultato di gestione del fondo pensione maturata nel corso del 2014, al netto delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti effettuati nello stesso anno);
- riconoscimento di un credito d’imposta pari al 9% del risultato maturato, a netto dell’imposta sostitutiva dovuta, a patto che un ammontare del fondo corrispondente al risultato netto maturato venga investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (rinvio decreto del MEF);
- deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versati per un limite massimo di 5.164,57 euro all’anno, in cui è compreso l’eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. Esclusa la quota del TFR.