Professioniste: maternità senza limiti di età

MaternitàSentenza della Corte Costituzionale elimina anche per le libere professioniste il limite di età previsto per l’indennità di maternità imposto in caso di adozione nazionale.

Con la sentenza n. 205/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 72 del decreto legislativo n.151/2001 che stabilisce che per le libere professioniste l’indennità di maternità spetta, per l’ingresso del bambino adottato o affidato, fino al limite massimo di sei anni di età, ampliando così le norme sull’adozione di bimbi italiani. Il limite era già eliminato per le lavoratrici dipendenti (dalla legge n.244/2007) e per le autonome in caso di affidamenti internazionali (dalla sentenza n. 371/2003 della stessa Corte Costituzionale). Diversamente, le professioniste che avessero optato per l’adozione nazionale risultavano ancora penalizzate.

Il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), era stato promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento vertente tra P.S.C. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Sentenza
La Corte Costituzionale ha eliminato tale svantaggio, ritenendo: “Carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi”.

Secondo la Corte:
“Nel negare l’indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino”.

I giudici costituzionali hanno poi sottolineato:
“Vi è inoltre da considerare che la posizione della madre e del minore di nazionalità italiana non risulta meno meritevole di tutela per il solo fatto che il minore abbia superato i sei anni di età, nel momento in cui il decreto di affidamento preadottivo interviene a formalizzarne l’ingresso nel nucleo familiare. L’inserimento del minore nella nuova famiglia non è meno arduo e bisognoso di «una speciale adeguata protezione» se il minore è di nazionalità italiana e per il dato contingente, e legato a fattori imponderabili, che il minore abbia superato i sei anni di età. Nel limitare la concessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse del minore, la norma censurata si traduce, in ultima analisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la madre libera professionista che imbocchi la strada dell’adozione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di nazionalità italiana, coinvolto in una procedura di adozione”.

In conclusione: “da tali considerazioni discende l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione di tutti i parametri evocati dal giudice rimettente”.

Fonte: Corte Costituzionale