- 27 Dicembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Edilizia, News
La misura del Superbonus 110 sarà prorogata ma non fino al 2023 come richiesto e auspicato dalla filiera dell’edilizia. Un emendamento alla Legge di Bilancio approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera contiene infatti la proroga soltanto fino al 30 giugno 2022 per l’agevolazione potenziata introdotta dal decreto Rilancio e in scadenza attualmente il 31 dicembre 2021. Tuttavia, se entro i primi sei mesi del 2022 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione al 110 spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Un’altra novità riguarderà il credito d’imposta che si potrà utilizzare in quattro anni anziché in cinque come previsto ora dal Dl Rilancio: quindi mentre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 porteranno in detrazione in 5 quote annuali di pari importo, quelle del 2022 in 4 quote annuali di pari importo.
L’emendamento riscrive la definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente” precisando che può intendersi qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; per il gas; per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Allo stato attuale per godere del Superbonus devono essere presenti tutti e tre gli impianti.
Si amplia poi l’ambito di applicazione della detrazione: gli interventi di coibentazione del tetto rientreranno nella disciplina agevolativa senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto.
Tra gli edifici che potranno accedere alle detrazioni saranno compresi anche quelli privi di attestato di prestazione energetica APE per mancanza dell’impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali a condizione che al termine degli interventi di efficientamento raggiungano una classe energetica in fascia A.
Per i condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Alla medesima data, per gli Istituti Autonomi Case popolari IACP, qualora siano stati svolti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus varrà anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sempre in materia di Superbonus viene introdotto l’obbligo di esporre un cartello presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, con indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Infine, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 2009 gli incentivi saranno previsti per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Concluso l’esame in Commissione, il disegno di legge di Bilancio per il 2021 sarà esaminato in Aula alla Camera a partire da domani con l’obiettivo di votare il testo prima di Natale e trasmetterlo al Senato per il via libera definitivo.