- 30 Ottobre 2015
- Posted by: admin
- Categoria: News
Il Ministero delle Finanze si è espresso sin dalla Circolare n. 57/E del del 24 febbraio 1998 sulle spese “accessorie” agli interventi di recupero.
Tra le spese ammissibili alla detrazione IRPEF del 50% per i lavori di recupero dell’abitazione possono essere inserite anche quelle sostenute per le prestazioni professionali di architetti ed ingegneri (progettazione, direzione dei lavori ecc.)?
Gli acconti eventualmente versati al professionista o alla ditta costruttrice o ai fornitori di materiali prima della data di inizio lavori e prima della presentazione della Scia, sono comunque detraibili fiscalmente se effettuati con bonifico parlante?
a risposta è positiva ad entrambi i quesiti. Le spese sostenute per acconti versati a prestatori d’opera e fornitori prima dell’inizio lavori sono senz’altro detraibili, mentre per quanto riguarda l’ammissibilità alla detrazione ex articolo 16-bis TUIR delle spese “accessorie” agli interventi di recupero il Ministero delle Finanze si è espresso sin dalla Circolare n. 57/E del del 24 febbraio 1998 chiarendo che: “Tra le spese che danno diritto alla detrazione … rientrano le spese per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto di materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame”.
Fonte: Casa e Clima