- 9 Gennaio 2014
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Rinviato di sei mesi il Decreto che elimina l’obbligo di subappalto per i lavori specialistici. La misura, contenuta nel Decreto MilleProroghe 2 (Dl 151/2013), accoglie una richiesta fortemente sostenuta da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle altre associazioni di categoria relativa alla sospensione degli effetti del DPR del 30 ottobre 2013 che, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, ha abrogato le norme del Regolamento Appalti (DPR 207/2010) che imponevano alle imprese generali di subappaltare lavori alle imprese specialistiche in mancanza di specifica qualificazione (articoli 109 e 107).
La prevista abrogazione degli articoli 107 e 109 del Regolamento Appalti comporterebbe lo stravolgimento dell’intero sistema di qualificazione, a discapito delle imprese specialistiche che verrebbero penalizzate. Pertanto, in una lettera inviata dal Presidente di Confartigianato Imprese,Giorgio Merletti al Ministro delle Infrastrutture, on. Maurizio Lupi, era stata richiesta una proroga per arrivare ad una migliore definizione possibile dei meccanismi di qualificazione attraverso il coinvolgimento delle parti interessate.
Ora il Dl 151/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2013, al comma 9 dell’articolo 3, interviene sospendendo il decreto del Presidente della Repubblica: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all’Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”.
Con la nuova norma si prevede, quindi, che, in attesa dell’adozione di disposizioni regolamentari sostitutive che dovranno essere emanate entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, si applicano ancora, in ogni caso non oltre il 30 settembre 2014, le regole previgenti all’annullamento disposto dal DPR e di fatto le imprese generali non possono più eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche. Le disposizioni sostitutive saranno formulate da un Tavolo tecnico di coordinamento delle associazioni delle imprese specialistiche istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, cui parteciperà anche Anaepa-Confartigianato Edilizia.