- 6 Luglio 2015
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Pene più severe per le frodi fiscali, sanzioni amministrative, nuove possibilità di sanare la posizione: come cambiano reati fiscali e sanzioni, il decreto.
Pene e sanzioni più severe per i comportamenti fraudolenti e viceversa alleggerimento delle multe per reati fiscali meno gravi: è il criterio in base al quale è stato messa a punto Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo contenuta in uno dei cinque decreti attuativi della Delega Fiscale approvati dal Governo lo scorso 26 giugno. Nel testo finale non ci sono la tanto contestata soglia di non punibilità del 3% (la cosiddetta norma Salva Berlusconi), e il tetto dei mille euro per la depenalizzazione delle fatture false. Vediamo in sintesi come cambiano i reati fiscali.
Frode fiscale
Diventa più puntuale la definizione delle condotte fraudolente, che si verificano quando si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento, oppure il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. La pena resta immutata: carcere da un anno e sei mesi fino a sei anni. Non c’è frode fiscale se l’imposta evasa è sotto i 30mila euro (qui, non cambia nulla), mentre si alza la soglia di punibilità relativa ai ricavi non dichiarati, da 1 a 1,5 milioni di euro. Infine, sussiste il reato di frode fiscale se l’ammontare complessivo dei crediti o delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30mila euro.
Dichiarazione infedele
La soglia di punibilità sale da 50mila a 150mila euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. Il reato è punito con il carcere fino a tre anni. Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o in altra comunicazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali.
Omesso versamento IVA
E’ reato penale, punibile con la reclusione da sei mesi a due anni, il mancato versamento IVA (entro il termine per l’acconto dell’anno successivo) pari ad almeno 250mila euro per ogni singolo periodo di imposta. Sotto questa soglia, il reato è amministrativo.
Indebita compensazione
Reclusione da sei mesi a due anni per chi utilizza in compensazione crediti non spettanti per un ammontare superiore a 50mila euro. Se la compensazione riguarda crediti inesistenti (sempre, sopra i 50mila euro), la pena sale da un anno e sei mesi a sei anni).
Ravvedimento
Se da una parte si inaspriscono le sanzioni penali per i comportamenti fraudolenti, dall’altra si introducono nuove possibilità per il contribuente di sanare la propria posizione: se il contribuente ricorre al ravveddimento operoso (che, lo ricordiamo, è stato potenziato con l’ultima legge di Stabilità), oppure paga il dovuto prima dell’apertura del processo di primo grado, estingue il reato.
Sanzioni amministrative
Infine, le nuove sanzioni amministrative. L’omessa dichiarazione IRPEF e IRAP costa dal 120 al 250% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro Se non sono dovute imposte, multa da 250 a mille euro. Se la dichiarazione viene però presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà (dal 60 al 120%), il minimo scende a 200 euro, e se non sono dovute tasse la multa è fra i 150 e i 500 euro. Se l’irregolarità è commessa da soggetti obbligati alle scritture contabili, le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono raddoppiare.
Se si dichiarano somme inferiori al dovuto, o si utilizzano indebite detrazioni o deduzioni, si paga dal 90 al 180%. Se questa condotta è aggravata da utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, sanzione aumentata del 50%. Se la violazione invece comporta un’evasione inferiore al 3% dell’imposta dovuta, con un tetto a 30mila euro, la sanzione è ridotta di un terzo.
Fonte: PMI