- 3 Febbraio 2015
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Per determinare i ricavi e compensi per accesso a nuovo Regime dei Minimi si applica il criterio di cassa, valgono anche operazioni con San Marino e Vaticano: precisazioni Agenzia delle Entrate.
Imprenditori e professionisti devono fare riferimento al criterio di cassa per determinare i ricavi o compensi per rientrare nel nuovo Regime Minimi, modificato dalla Legge di Stabilità: la precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, intervenuta a risolvere una serie di dubbi applicativi nel corso di Telefisco. Come è noto, il nuovo Regime dei Minimi si applica in base a precise soglie di reddito, individuate per le diverse categorie di lavoratori autonomi o professionisti (la nuova aliquota è del 15%, mentre prima era al 5%).
La relazione tecnica che accompagna la manovra spiega che i ricavi devono essere calcolati considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. Quindi, si tiene conto anche delle cessioni e delle prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Ad esempio nel caso di merci la cessione è conseguita all’atto della consegna. I professionisti, per i quali come è noto c’è un limite a 15mila euro per l’accesso al Nuovo Regime Minimi, a loro volta fanno riferimento al principio di cassa per la verifica del limite relativo ai compensi.
Ci sono, poi una serie di precisazioni: i ricavi rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo, e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. Anche questo, vale sia per l’impresa sia per gli esercenti arti e professioni: la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta. Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività, il limite da considerare è il più elevato fra quelli in tabella.
Si tratta di una precisazione importante, perché riguarda uno dei cambiamenti fondamentali introdotti dalla riforma: l’accesso al Regime Minimi è parametrato a specifiche soglie di ricavi, diverse per ogni categoria. Quindi, se ad esempio un contribuente esercita contemporaneamente attività di commercio ambulante di alimentari e bevande e di altri prodotti, i suoi ricavi nel corso dell’anno dovranno risultare sotto i 30mila euro (che è il tetto per alimentari e bevande, mentre per gli altri prodotti il limite ricavi è a 20mila euro). Ecco, in tabella, tutti i tetti massimi previsti per le singole attività, con i relativi codici ATECO di riferimento.