- 1 Ottobre 2014
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Chiarimenti del MiSE sull’obbligo di PEC da parte delle imprese che richiedono l’iscrizione immediata al Registro Imprese.
Per poter presentare richiesta di iscrizione immediata al Registro Imprese è indispensabile possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Si tratta della possibilità di iscrizione immediata delle aziende e degli atti notarili al Registro Imprese entrata in vigore dal 1° settembre, ovvero le istanze trasmesse a partire da tale data, e prevista dal DL 91/2014 (c.d. Decreto Sviluppo, convertito in Legge 116/2014), a patto che alla richiesta sia allegato un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata). A precisare l’obbligo di PEC è stato il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3673/C/2014 pubblicata sul proprio sito istituzionale.
Iscrizione al Registro Imprese
Nella Circolare, il MiSE richiama l’obbligo di comunicazione PEC al Registro delle Imprese per le imprese individuali e societarie, introdotto con scopi di semplificazione, modernizzazione e speditezza dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e impresa.
Obbligo di PEC
Proprio a fronte di tale obbligo:
“Dare seguito immediatamente all’iscrizione delle istanze basate su atto pubblico o scrittura privata nei casi in cui l’impresa sia venuta meno all’obbligo di comunicazione della PEC significherebbe mortificare in parte il carattere di essenzialità della PEC in una fase nella quale si assiste, invece, ad un programma di sua piena valorizzazione. La scelta contraria, invece, ne rafforzerebbe la funzione nell’ambito dei rapporti fra imprese e Pubblica Amministrazione».
Lo precisa il MiSE, aggiungendo che:
“In questo momento storico-economico sembra opportuno prediligere ed incentivare ogni strumento di semplificazione nei rapporti fra imprese e PA anche attraverso l’imposizione di un onere (munirsi della PEC) che non è da considerarsi un aggravio per l’imprenditore ma una corsia di comunicazione obbligatoria che non può non rivelarsi favorevole per il mondo imprenditoriale. Il legislatore ha ritenuto talmente importante ciò che ha munito la norma sulla PEC di una sanzione che va ad incidere direttamente nelle vicende dell’impresa impedendo l’iscrizione dell’atto, cioè la rilevanza di esso nei confronti dei terzi, attraverso la mancata iscrizione e conseguente pubblicità».Fonte: Circolare n. 3673/C/2014 – Ministero dello Sviluppo Economico