- 2 Ottobre 2015
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L’obbligo, a carico dei produttori, importatori, grossisti ed utilizzatori di sostanze zuccherine, della tenuta di un registro telematizzato, in luogo di quello cartaceo, per la movimentazione delle stesse, è stato prorogato dal 1° luglio al 1° ottobre.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati la nota 2 al DM 11/2015 è prevista l’esclusione della tenuta di un registro telematizzato per i laboratori artigiani di produzione utilizzatori di tali sostanze, che erano già esclusi dall’obbligo di detenzione di un registro cartaceo delle sostanze zuccherine secondo quanto disponeva l’art. 28 della Legge 82/2006.
Parimenti sono esclusi i laboratori di produzione, anche se non artigiani, purchè siano annessi ad esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, gli stessi esercizi di somministrazione ( bar, ristoranti etc. ) e quelli di commercio al dettaglio.
Per i soggetti obbligati le indicazioni per la iscrizione e l’accesso al SIAN, il sistema informativo agricolo nazionale, è lo strumento per la gestione delle comunicazioni telematiche.
Nel caso in cui l’organo di controllo accerti violazioni sanabili relative alla tenuta del registro dematerializzato, si applica la diffida con cui l’interessato è diffidato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.
Possono comunque essere applicate le sanzioni previste dagli art. 35, commi 14, lettere a), b) e c) e 15, della legge 20 febbraio 2006, n. 82 ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro in caso di mancata tenuta del registro o di inadempienza riguardo l’effettuazione delle prescritte annotazioni sullo stesso.
Se queste ultime vengono registrate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta alla metà.
Fonte: CGIA Mestre