RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER UNA INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEI RISCHI

sicurezzaCassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 21204 del 31 maggio 2012 (u. p. 10 aprile 2012) – Pres. Sirena – Est. Marinelli – P.M. Geraci – Ric. P. C. e S.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire quanto già in passato è stato dalla stessa messo in evidenza. L’oggetto della sentenza è la valutazione dei rischi che le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro pongono indelegabilmente a carico del datore di lavoro il quale è tenuto alla individuazione ed alla catalogazione di tutti i rischi presenti nella propria azienda e che possono correre i lavoratori che operano nella stessa.

In una mancata o insufficiente valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro, ha sostenuto la suprema Corte, si profila una precisa condotta omissiva da parte dello stesso per cui in caso di infortuni che risultino associabili all’assenza o carenza di tale valutazione si individua nel comportamento del datore di lavoro stesso una specifica colpa per quanto accaduto.

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