- 31 Luglio 2015
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Con il Decreto Ministeriale 27 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29-7-2015, sono state rese note le disposizioni attuative del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, legge di Stabilità per l’anno 2015), nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto sono ammissibili le seguenti spese:
– lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (ricerca fondamentale);
– ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (ricerca industriale);
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (sviluppo sperimentale);
– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
L’articolo 5 del decreto precisa che il credito d’imposta spetta, fino ad un massimo di euro 5 milioni per ciascun beneficiario e viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei tre periodi d’imposta antecedenti (2012-2014).
Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000.
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.
Il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione nel modello F24.
L’articolo 9 del decreto dispone che il credito d’imposta è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’articolo 24 del DL n. 83/2012 per l’assunzione di personale altamente qualificato.
Fonte: Abruzzo Sviluppo