- 27 Maggio 2014
- Posted by: admin
- Categories: Ambiente, Edilizia, Impiantisti, News
Il decreto Irpef licenziato dal Governo (quello sui famosi 80 euro in più in busta paga) e in via di conversione in Aula, necessita di una serie di delucidazioni e chiarimenti tecnici in merito ad alcuni casi di applicazione concreti.
L’Agenzia delle Entrate, con diverse circolari, ha fornito numerose precisazioni interpretative, tra cui una riguardante la detraibilità delle spese sostenute da imprese individuali o da società che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65 per cento), per l’installazione di questi stessi impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l’attività.
L’Agenzia, rispondendo al quesito, fa presente, anzitutto, che l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica consiste “nel riconoscimento di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti o parti di essi”.
Si fa, inoltre, presente che tale detrazione spetta “alle persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – agli enti e ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti”.
Una circolare ha specificato che l’agevolazione presa in considerazione dal decreto Irpef, “a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – che compete per i soli edifici residenziali – interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali”.
Quindi, in definitiva, la possibilità di fruire della detrazione “da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l’attività” non dovrebbe comportare, tenuto conto della normativa di riferimento, “ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti”.