Siamo lieti comunicarVi che, a seguito di una pressante azione politico-sindacale sviluppata dall’ANAEPA-Confartigianato assieme alle altre Associazioni delle imprese di costruzioni, in sintonia con la Confederazione, il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 1293 emanata ieri (v.all.1) ha chiarito che la nuova disciplina sui ritardati pagamenti introdotta nel nostro ordinamento con il Dlgs n.192/2012 in attuazione della Direttiva europea 2011/7/UE, si applica a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Si chiarisce così una questione molto controversa che aveva lasciato nell’incertezza le imprese delle costruzioni che svolgono lavori per le pubbliche amministrazioni.
Infatti, come si ricorderà, da una prima interpretazione del Decreto legislativo 192/2012 di cui sopra, venivano considerati esclusi i lavori e, quindi, il settore delle costruzioni (perché non esplicitamente menzionati nel testo ma solo nel preambolo della Direttiva 2011/17) dalle disposizioni stabilite dalla Direttiva stessa contro i ritardi nei tempi di pagamento, ritenuti valevoli solo per le transazioni commerciali relative alle imprese fornitrici di beni e servizi intesi in senso restrittivo.
La Direttiva UE 2011/7 introduce tempi di pagamento certi, fissando la scadenza in 30 giorni per i contratti con le pubbliche amministrazioni (al massimo 60 giorni per asl e ospedali). Oltre tali termini scattano automaticamente gli interessi di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea in vigore all’inizio del semestre di riferimento, maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
La circolare Ministeriale n. 1293 inoltre, nel richiamare l’ art. 11, comma 2 del Dlgs n. 231/2012, armonizza la disciplina comunitaria con la normativa sui ritardati pagamenti nei lavori pubblici stabilita dagli artt. 141, 143 e 144 dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 207/2010) tenendo conto della espressa clausola di salvezza, secondo cui restano “salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore”.