- 1 Settembre 2014
- Posted by: admin
- Categories: News, Trasporti
La percentuale degli interessi di mora che l’autrasportatore può richiedere in caso di ritardato pagamento delle fatture nel secondo semestre 2014 arriva all’8,15%.
l Ministero dell’Economia e delle Finanze – nel comunicato “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 – ha aggiornato i tassi di interesse, sulla base del tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea, fissandoli allo 0,15%.
Ricordiamo che in virtù del D. Lgs. 231/2002, le imprese di autotrasporto hanno diritto agli interessi moratori in caso di mancato rispetto da parte dei committenti dei termini – non superiori a 60 giorni – pattutiti per il pagamento delle fatture.
La normativa sui costi minimi prevede inoltre che, per i servizi soggetti a costi minimi, al tasso di interesse vigente vadano aggiunti ulteriori otto punti percentuali.
Dunque, per il semstre che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il tasso complessivo applicabile agli interessi di mora nell’autotrasporto è pari all’8,15%.