- 10 Marzo 2015
- Posted by: admin
- Categoria: News
Se il titolare del locale accusato di schiamazzi notturni si è attivato con cartelli rivolti ai clienti per chiedere di evitare i rumori molesti, non può essere ritenuto responsabile per gli schiamazzi fatti all’esterno del suo esercizio.
E’ questa la singolare sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dal gestore di un bar sequestrato per aver diffuso sulla pubblica via musica ad alto volume e soprattutto, per aver consentito lo stazionamento, sulla strada e sul cortile retrostante il locale, di clienti che avrebbero assunto bevande e schiamazzato in ore notturne.
Con questa pronuncia la Cassazione, in controtendenza con l’orientamento giurisprudenziale, ha disposto che, laddove gli schiamazzi ed i rumori avvengano all’interno dell’esercizio, non vi è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l’obbligo di controllo. Ma se il disturbo avviene all’esterno del locale, affinché si configuri la responsabilità del gestore, è necessario fornire elementi atti ad evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo.
Nel caso in esame tuttavia, questa situazione non sussiste poiché il gestore si è concretamente attivato per scongiurare i lamentati disturbi alla quiete pubblica al di fuori del locale, apponendo a tal fine dei cartelli, con i quali si invitavano gli avventori a non sostare sul marciapiede ed a non schiamazzare, adibendo persino due suoi collaboratori al rispetto di quanto prescritto.