- 2 Settembre 2015
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Il prossimo 28 agosto sono entrate in vigore alcune importanti disposizioni di forte impatto per il settore edile contenute nella riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n. 124 del 07/08/2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto scorso. Le misure che riguardano le procedure autorizzative nell’edilizia, sono applicabili sin da subito senza la necessità di attendere provvedimenti di attuazione.
In particolare, l’articolo 3 disciplina i meccanismi del silenzio-assenso con tempi certi, prevedendo che le Amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Decorso tale termine, suscettibile di interruzione una sola volta in caso di esigenze istruttorie o richieste di modifica, scatta il silenzio-assenso. Per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è elevato a novanta giorni. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, sarà il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a decidere sulle modifiche da apportare. Per il settore delle costruzioni il provvedimento avrà come effetto una maggiore accelerazione dell’iter per ottenere il permesso di costruire, che sovente tende a bloccarsi per la mancata collaborazione di enti terzi o nell’attesa dei pareri delle Soprintendenze.
Un’altra disposizione subito operativa è quella sull’autotutela all’articolo 6: per tutti i provvedimenti amministrativi che sono dichiarati illegittimi, è prevista l’annullabilità d’ufficio dell’atto entro massimo 18 mesi dalla loro adozione (finora l’annullamento era possibile entro “un tempo ragionevole”). Le opere edilizie realizzate tramite SCIA, dunque, trascorso un anno e mezzo, non potranno più essere contestate.
Infine, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’individuazione dei procedimenti oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o di silenzio assenso, ma anche quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva. Inoltre, all’atto della presentazione di un’istanza, è previsto altresì l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.