- 19 Aprile 2021
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: News
Commissione CSLP: nuove risposte su Supersismabonus
La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus (di cui al D.M. 28/02/2017 n. 58) prosegue il proprio lavoro nel fornire chiarimenti in merito a quesiti avanzati da imprese e operatori del comparto edile, convenendo sulla necessità di eliminare ogni forma di incertezza sulla tipologia degli interventi strutturali ammissibili al beneficio fiscale – Superbonus 110% – di cui all’art 119 del decreto legge 34/2020, come convertito con legge 77/2020 e s.m.i. Le incertezze, infatti, secondo la Commissione, hanno un effetto negativo sulla diffusione di interventi strutturali, anche nella prospettiva di una virtuosa sinergia con quelli di efficientamento energetico.
Il primo quesito è finalizzato a chiarire che gli “interventi di riparazione o locali”, come definiti ai punti 8.4 e 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), sono inclusi nel perimetro degli “…interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica…”, richiamati alla lettera “i” del DPR 917/1986 e quindi possono beneficiare del Supersismabonus. Gli interventi di questo tipo, viene precisato nella risposta, sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
– ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
– impedire meccanismi di collasso locale.
Queste sono le finalità per cui viene effettuato l’intervento locale, che in ogni caso porta a una modifica di un elemento o di una porzione limitata di struttura, ma, mentre le prime tre finalità sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del Sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, e quindi l’intervento non beneficia di tali incentivi.
A titolo esemplificativo, la Commissione ritiene ammissibili ai benefici fiscali del 110%” lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:
• interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
• interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
• interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in calcestruzzo armato contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Il secondo quesito ha affrontato il tema della “classificazione del rischio sismico della costruzione”, ex ante ed ex post, in conformità all’Allegato “A” del DM 58/2017, alla luce delle novità introdotte dal DM 329/2020 attraverso l’opzione “nessun salto di classe”. Nella risposta si afferma con chiarezza l’esistenza di casi in cui non è necessaria l’attribuzione di classe di rischio. In particolare:
– quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
– quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al D.M. 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio;
– quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al D.M. 58/2017 relative all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla classe di rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
– nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del Capitolo 7 delle NTC 2018, che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della classe di rischio “ex ante”.
Il terzo quesito ha consentito di chiarire che per le pratiche che richiedono di accedere ai bonus fiscali (sismabonus), precedenti l’entrata in vigore del DL 34/2020, non sarà necessario riempire le parti degli Allegati al DM 329/2020 che si riferiscono all’assicurazione ed agli stati di avanzamento lavori.
Infine, nel quarto quesito si chiarisce che negli interventi di demolizione e ricostruzione, il cosiddetto “acquisto di case antisismiche”, stante la previsione legislativa di definire il contributo massimo (nel tetto di 96.000,00 euro per unità immobiliare) in rapporto non all’importo dei lavori ma al valore dell’appartamento quale risultante dal rogito notarile, non sarà necessario redigere il computo metrico estimativo e non dovrà essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento..