- 7 Marzo 2021
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: News
Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così che, nel periodo di valenza del Superbonus, non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare. È la risposta della Commissione di monitoraggio istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) ad uno dei quesiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate lo scorso mese. Dato che l’intervento di riduzione del rischio sismico deve analizzare necessariamente l’intera struttura, spiega la Commissione, il comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34 /2020 non richiama, a differenza dei commi 1 e 2, “gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. Conseguentemente, ciò comporta che non è necessario, ai fini del “Super sismabonus”, verificare se le unità immobiliari abbiano le caratteristiche indicate in tali commi.
In sostanza, in base a quanto stabilito dall’articolo 119, comma 9, lett. b) del decreto legge n. 34 del 2020, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus in caso di interventi antisismici realizzati “su unità immobiliari salvo quanto previsto al comma 10” (che esclude dall’ambito applicativo le cd abitazioni di lusso), a prescindere dalla verifica che tali unità immobiliari siano “unifamiliari” ovvero – se situate all’interno di edifici plurifamiliari – siano funzionalmente autonome e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Resta fermo che gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di un edificio “plurifamiliare” sono ammessi al Superbonus solo se tale edificio è in condominio (in base a quanto stabilito dal comma 9, lett. a), dell’articolo 119).
Quindi nella disciplina del Superbonus gli interventi antisismici rispetto a quelli di efficientamento energetico sarebbero ammessi alla detrazione automaticamente avendo come riferimento il lasso temporale di sostenimento delle spese. Ciò comporta, inoltre, che i soggetti destinatari sia del Superbonus (antisismico) che del sisma bonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che sostengono spese nell’arco temporale di vigenza della detrazione più elevata non possono scegliere il regime agevolativo da utilizzare e tanto meno esimersi dagli adempimenti previsti, come l’attestazione della congruità dei prezzi e la specifica polizza assicurativa richiesta dal comma 14 dell’articolo 119.
Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del sismabonus, con detrazione dal 50% all’85%, ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus: si tratta, ad esempio, delle spese sostenute dai soggetti che esercitano attività di impresa o di arti e professioni per interventi realizzati su «unità immobiliari» riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR) e, più in generale, per interventi realizzati su immobili che non hanno destinazione residenziale.