- 29 Giugno 2015
- Posted by: admin
- Categoria: News
Il decreto Investment Compact, ha introdotto, delle agevolazioni per le PMI innovative, come era successo per le start-up innovative. Per le nuove imprese troviamo diversi benefici tra cui: semplificazioni, avvio impresa più veloce e vantaggi fiscali, come già avveniva per le start-up innovative. Ma che differenze ci sono tra Strat-up innovative e Pmi innovative?
Quali sono le differenze tra le Start-up innovative e le PMI innovative?
Start-up innovative:
- impresa che risulta attiva da massimo 48 mesi,
- ricavi annui inferiori a 5 milioni e non distribuisce utili
- servizio o prodotto tecnologico, anche se non tutelato da marchio o brevetto,
- ha una percentuale di investimenti in R&D pari al 15% del maggior valore tra fatturato e costi.
PMI innovative:
Le Pmi innovative sono imprese non quotate in borsa ed avere l’ultimo bilancio certificato e dovranno avere almeno due dei seguenti requisiti:
- le imprese devono avere almeno il 3% di spese in ricerca e sviluppo tra fatturato e costo della produzione. Le spese di ricerca e sviluppo devono essere relative ai servizi di incubatori certificati, i costi del personale interno e dei consulenti esterni, le spese leagli per la registrazione della proprietà intellettuale,
- impiego di personale qualificato pari almeno a un quinto della forza lavoro complessiva
- eseere licenziatarie dententrici o depositarie di un brevetto o software registrato in campo industriale o biotecnologico.
Differenze agevolazioni tra start-up innovative e PMI innovative
Per le start-up innovative sono previsti:
- esonero dal pagamento annuale alla Camera di Commercio;
- credito d’imposta per assunzione di personale altamente qualificato;
- deroghe alla disciplina sul diritto del lavoro (le start-up innovative possono assumere con contratti a tempo determinato anche di sei mesi e rinnovabili senza soluzione di continuità);
- incentivi agli investimenti per imprese dei settori sociale ed energia;
- disciplina speciale per fallimento.
- durata temporale dei benefici 4 anni
Per le PMI innovative:
- disciplina ordinaria per l’assunzione di personale altamente qualificato;
- disciplina ordinaria per fallimento;
- disciplina ordinaria in tema di disciplina del lavoro.
- durata temporale dei benefici, non risulta ancora nessuna indicazione
Il decreto entrato in vigore il 25 gennaio, potrà subire modifiche durante l’iter per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento.
Agevolazioni comuni per PMI e Startup
In entrambi i casi sono previsti:
- esonero dall’imposta di bollo e diritti di segreteria all’avvio dell’attività d’impresa;
- incentivazione e remunerazione di personale in equity;
- crowdfunding;
- incentivi fiscali agli investimenti;
- accesso semplificato a Fondo Garanzia PMI.
Modifiche dell’iter aggiornato al 25 marzo 2015
Modifiche PMI innovvative
- le imprese devono essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato
- nel volume di spesa e sviluppo è stato introdotto l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo
- esclusione nel volume di spesa e sviluppo l’acquisto e la locazione di beni immobili.
- eliminata l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale.
Modifiche start-up innovative
- il limite temporale passa da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione
- passa da 4 a 5 anni l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.
- sono, inoltre, stati introdotti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati, introducendo la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.
Fonte: PMI