- 14 Luglio 2014
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Un sentenza della Corte di cassazione, la n. 15631 del 9 luglio 2014, introduce maggiori tutele per i cittadini che svolgono attività soggette agli studi di settore; secondo i supremi giudici – come riporta Italia Oggi -, infatti, l’accertamento è da ritenersi nullo laddove l’ufficio non abbia allegato gli standard che ha applicato.
Altresì, non si potrà considerare il semplice scostamento come di per se stesso sufficiente a giustificare l’atto impositivo, a meno che tale scostamento non sia sorretto da altre prove o, quantomeno, non sia talmente evidente e sproporzionato da mettere in discussione l’apparente regolarità della tenuta contabile.
La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso del proprietario di un bar – a cui l’ultimo grado ha dato ragione – a cui era stata inviata la rettifica del reddito in base agli standard del fisco; secondo la sezione tributaria della Cassazione, lo scostamento, nel caso in questione, era stato imputato, nell’avviso recapitato al barista, senza che i parametri persi in considerazione fossero allegati.
Secondo i giudici, tale mancanza non solo ha compromesso la delineazione ordinata dal contraddittorio, ma ha impedito di verificare in che termini e secondo quali criteri il reddito dichiarato si scostasse da quello presunto.