Superbonus 110% no General Contractor

Con la risposta a interpello n. 254 del 15 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul caso di Superbonus 110% con “contraente generale” confermando di fatto quanto affermato solo pochi giorni fa dalla direzione regionale della Lombardia sull’argomento, ovvero l’impossibilità di portare in detrazione i costi organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor. Nel caso all’esame dell’Agenzia, l’istante rappresenta di voler effettuare interventi di riqualificazione energetica su un immobile di cui è proprietario, usufruendo del Superbonus: l’immobile oggetto di intervento è un edificio unifamiliare dotato di impianto autonomo idrico, di scarico, di riscaldamento, di adduzione del gas ed elettrico ed avente accesso autonomo direttamente da strada pubblica. Tale edificio è costituito da una unità immobiliare con destinazione d’uso residenziale (categoria A/4) e una unità immobiliare con destinazione magazzino (categoria C/2).

In particolare, il contribuente è intenzionato a realizzare i seguenti interventi che permetteranno il salto di due classi energetiche:

– isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto;

– installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo;

 sostituzione degli infissi.

A tale proposito, l’Istante dichiara di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell’opera.  Il fornitore provvederà alla progettazione e alla realizzazione degli interventi programmati, rapportandosi da un lato con il committente e dall’altro con tutti i professionisti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dei lavori. I servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti all’agevolazione (redazione A.P.E., responsabile dei lavori, asseverazione, visto di conformità, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza) saranno, pertanto, fatturati dal professionista al contraente generale, che poi li addebiterà in fattura all’Istante in virtù di un mandato senza rappresentanza.

Il “contraente generale” unico non riceverà alcun compenso né per l’attività di coordinamento svolta, né per lo sconto in fattura applicato, e non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti, in quanto offre tale servizio per ragioni commerciali, limitando la propria remunerazione ai servizi eseguiti direttamente di progettazione ed esecuzione dei lavori. L’Istante chiede, quindi, di poter accedere al Superbonus in relazione ai costi che il “contraente generale”, al quale si è rivolto, anticipa per suo conto e che gli saranno successivamente addebitati.

A tal proposito le Entrate ritengono che l’Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di ” contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).

È necessario tuttavia che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione siano documentate nella fattura emessa dal “contraente generale”, per riaddebitare all’istante quelle relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso. Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari, è consentito a condizione che gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.

Infine, l’Agenzia richiama la circolare n. 30/2020, con la quale aveva confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra queste non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento, afferma l’Agenzia, si può estendere anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.