- 3 Settembre 2014
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Un documento di prassi dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, fornirà chiarimenti sulle modalità di esecuzione dei versamenti tramite F24, a decorrere dal 1° ottobre 2014, alla luce delle novità contenute nel D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014.
L’articolo 11 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha stabilito nuove modalità di versamento dal 1° ottobre 2014, che dovranno essere effettuate:
- con sistema Entratel o FiscoOnLine (piattaforma Agenzia entrate), per gli F24 a compensazione integrale (saldo zero);
- con sistema Entratel o FiscoOnLine, nonché con sistemi di remote banking messi a disposizione dalla propria banca, per gli F24 con compensazione parziale e saldo a debito;
- con sistema Entratel o FiscoOnLine, nonché con sistemi di remote banking messi a disposizione dalla propria banca, per gli F24 a debito con saldo superiore a 1.000 euro.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 66/2014, è stato stralciato il comma 3 del citato articolo 11, che prevedeva che “L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto“. Con ogni probabilità la disposizione voleva regolamentare la possibilità per gli intermediari che utilizzano, per espletare il servizio reso ai contribuenti, il sistema di Corporate Banking Interbancario (CBI) di addebitare direttamente il loro conto e non quello dei singoli.
La scelta operata dal Parlamento di stralciare il comma in oggetto, in sede di conversione, dovrebbe essere motivata dalla necessità di lasciare alla libertà contrattuale fra intermediario e sistema bancario la disciplina del rapporto.
Pertanto, anche in assenza della disposizione in oggetto, si ritiene che chi utilizza i servizi del CBI ed ha concordato con la banca l’addebito del proprio conto, in luogo di quello dei singoli contribuenti, possa continuare a farlo.
A maggior ragione, chi utilizza i servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia, può continuare a comportarsi come in precedenza e, pertanto, addebitando un unico conto (quello dell’intermediario) – ove sia stata scelta tale modalità – conformemente a quanto precisato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.